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Igienista dentale: non è abusivismo lavorare senza la presenza dell’odontoiatra

Il Tribunale di Messina assolve igienista accusato di abusivismo. Di Marco: «sentenza storica. Rappresenta un riconoscimento fondamentale della nostra piena autonomia professionale»

Con sentenza pronunciata il 24 novembre 2022 e depositata il 13 giugno 2023, il Tribunale penale di Messinaha assolto “perché il fatto non sussiste” un Igienista dentale dallaccusa del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, per aver svolto la propria attività senza la compresenza di un medico Odontoiatra.  

Stando al resoconto dei fatti pubblicati nella sentenza, nel 2019 su segnalazione dell’Odine di Messina, erano stati disposti dei controlli che accertavano che l’igienista dentale “stava effettuando prestazioni di trattamento su di un paziente in assenza di un odontoiatra o un medico chirurgo legittimato all’esercizio dell’odontoiatria”.

In particolare –si legge nella sentenza- all’atto dell’accertamento l’igienista dentale stava svolgendo attività di rimineralizzazione dello smalto e sigillatura dei solchi. Si appurava inoltre la mancanza di documentazione sanitaria a supporto delle prestazioni ossia documentazione che protesse giustificare, in qualche modo, la presenza di un medico odontoiatra a distanza”. “Non vi era alcuna prescrizione, né schede personali dei pazienti”, viene precisato.  

La testi accusatoria avanzata e nei confronti dell’igienista dentale, rilevano i Giudici del Tribunale di Messina, “si fonda essenzialmente su una forviante interpretazione, da parte di esponenti degli odontoiatri, di una recente sentenza del Consiglio di Stato i quali hanno messo in discussione l’autonomia dell’igienista dentale con il conetto erroneo della necessaria competenza del medico odontoiatra durante lo svolgimento dell’attività professionale”.  

Impianto accusatorio che per i Giudici “cozza contro il quadro normativo delle professioni sanitarie non mediche dal momento che le competenze professionali dell’igienista dentale vengono delineate dal Dm 137/99, nonché dalla disciplina legislativa sulle professioni sanitarie (Leggi 42/99, 251/00, 43/06, 24/17 e 3/18)”, e poi vengono elencatele attività di competenza indicate dal profilo.  

E’ di tutta evidenza –continuano i Giudici- che egli (l’igienista dentale NdR) opera in autonomia e responsabilità professionale, in relazione all’indicazione dell’odontoiatra, ed è previsto un colloquio iniziale con il paziente, con valutazione della documentazione clinica e radiologica, ove segue la valutazione clinica con screening delle condizioni dei tessuti orodentali e parodontali, individuazione dei fattori di rischio e valutazione del rischio di carie e malattie parodontali con pianificazione di strategie preventive personalizzanti quali il controllo professionale dell’igiene orale, l’applicazione di agenti remineralizzanti e protettivi dello smalto, trattamento parodontale di supporto per la gestione e controllo del rischio di recidiva o progressione della parodontite, la programmazione di follow-up periodici personalizzati ed, infine, assume rilevanza la motivazione i cambiamenti comportamentali e stili di vita nonché l’istruzione all’uso personalizzato di strumenti di igiene orale per il controllo domiciliare del film batterico”.  

Per i Giudici il ruolo dell’odontoiatra è “semmai”, quello di rilevare “il bisogno della persona assistita di ricevere e prestazioni dell’igienista dentale, che in tale autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità, in virtù della normativa vigente, effettua le prestazioni attinenti al proprio profilo professionale”.    

«Questo pronunciamento -sottolineano dalla Federazione degli ordini delle professioni sanitarie- costituisce un importante, argomentato e puntuale avallo della posizione assunta dalla Federazione nazionale sull’autonomia di tutte le professioni sanitarie».  

Teresa Calandra, Presidente FNO TSRM e PSTRP commenta: «La sentenza del Tribunale di Messina è perentoria e conferma la solidità di quanto sostenuto dalla Federazione nazionale sull’autonomia delle professioni sanitarie. Rappresenta un tassello prezioso in un mosaico di consenso, che consolida ulteriormente la nostra sfida a garanzia dell’indipendenza e della piena riconoscibilità delle nostre professioni nel panorama sanitario nazionale».  

Posizione ribadita dalla Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali.   «Esprimiamo piena soddisfazione per l’importante decisione del Tribunale di Messina. Questa è una sentenza storica per la nostra categoria, poiché costituisce un riconoscimento cruciale della nostra identità e competenza professionale» – ha dichiarato Caterina Di Marco (nella foto), Presidente della Commissione di Albo Nazionale degli Igienisti Dentali, che continua – «tale decisione rappresenta un cambio di passo per l’esercizio della professione degli Igienisti dentali in Italia, ponendo le basi per un significativo cambiamento culturale e per favorire una effettiva e generale consapevolezza dell’autonomia di ogni professione sanitaria».  

Sentenza che per FNO TSRM e PSTRP «assume un ruolo di assoluto rilievo poiché non si limita all’analisi di quanto accaduto a Messina, ma estende il suo ragionamento all’intero quadro normativo che regola le professioni sanitarie».  

«Da questo quadro normativo –concludono- emerge una lettura coesa e in sintonia con i principi di competenza, autonomia e responsabilità sanciti sin dalla legge 42/1999 e successivamente confermati dalla legge 24/2017 e dalla legge 3/2018. Questa sentenza si colloca in armonia con il fondamentale principio costituzionale di tutela della salute, sottolineando l’importanza di garantire ai professionisti sanitari il giusto spazio per svolgere il loro ruolo in modo efficace e responsabile».

ARTICOLO DA: ODONTOIATRIA33


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