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Utilizzo Cone Beam, una nuova sentenza ammette l’utilizzo per effettuare anche solo la diagnosi

L’odontoiatra che utilizza lo strumento per effettuare solo la diagnosi, motivandone l’esigenza, non viola il principio di giustificazione e di ottimizzazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti

Una nuova sentenza si occupa  dell’utilizzo della CBCT da parte dell’odontoiatra per effettuare diagnosi e della presunta violazione dei principi giustificazione, ottimizzazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti, ma con una decisione differente rispetto a come si era espressa a fine 2022 la Cassazione rispetto ad una vicenda simile. 

Siamo nel 2016, anche questa volta tutto parte da un controllo del Nas ad uno studio odontoiatrico siciliano, una Sas, a seguito del quale l’amministratore, che era anche responsabile dell’impianto radiologico, ed il direttore sanitario vengono denunciati e rinviati a giudizio con l’accusa di aver violato “gli obblighi in tema di giustificazione e di ottimizzazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti effettuate presso lo studio dentistico (…) a mezzo di Cone Beam nei confronti dei pazienti tra il settembre ed il dicembre 2015”. I casi portati a conferma dell’accusa riguardavano 15 pazienti a cui, dopo la diagnosi e la proposta di terapia implantare non era stata eseguita la terapia. Secondo l’accusa, amministratore e direttore sanitario, avrebbero violato gli obblighi in tema di giustificazione ed ottimizzazione dell’esposizione a radiazioni perché dopo la Tac non era stata eseguita alcuna prestazione odontoiatrica e quindi, sempre secondo l’accusa, se non vi è un trattamento non è giustificato l’utilizzo della TAC

Sentito il CT della difesa e valutata la documentazione presenta durante il dibattimento giudiziario dagli accusati, tra cui le cartelle cliniche, i preventivi ed il consenso informato in cui si motivava l’utilizzo della TAC, il giudice ha ritenuto di assolvere gli accusati perché il fatto non sussiste ritenendo giustificato l’esame radiologico anche se poi il paziente ha deciso di non procedere con la terapia. 

Per i magistrati –commenta in una nota l’AIO–  la CBCT nasce per mettere il dentista in condizione di operare con meno dubbi; ed emette una quantità di raggi almeno 10 volte inferiore alla TC tradizionale, del che si stenta a pensare sia stato trascurato il principio di ottimizzazione. Certo, prima di eseguirla, il dentista, ‘portatore di sapere specialistico’ è chiamato ad una valutazione rischi-benefici; ma non si può desumere che tale valutazione non ci sia stata dal fatto che non ci siano stati interventi successivi all’esame diagnostico strumentale. ‘E’ certamente plausibile che taluni dei pazienti pur a fronte di diagnosi attestanti la necessità di sottoporsi a cure odontoiatriche rese possibili dal ricorso all’esame Tac Cone Beam abbiano deciso di non sottoporvisi ovvero di recarsi a tal fine in altra struttura sanitaria’. Tra l’altro, in alcuni casi il ricorso alla Tac era stato preceduto da ulteriori esami e seguito da specifiche indicazioni terapeutiche risultanti dall’esame delle cartelle cliniche”. 

Ricordando come la sentenza sia solo il primo grado di giudizio e quindi riformabile, il SIOD Sicilia (il Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica) sottolinea la forza del pronunciamento della stessa. “Il PM –fa notare il SIOD-  aveva già chiesto – essendo tra l’altro il giudizio prescritto, per scadenza dei termini – di emettere sentenza, in quanto all’Amministratore ‘di non doversi procedere per morte del reo’ (avvenuta nel 2020 e quindi durante l’iter giudiziario del processo), e in quanto alla posizione dell’imputato Direttore Sanitario di ‘assoluzione perché il fatto non sussiste’. Il Giudice invece – nonostante la prescrizione – emette sentenza di assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ per entrambi, assolvendo il defunto (!) ed entrando distesamente nel merito quasi a volere rafforzare l’importanza della sua decisione a chiarimento di questa e di future vicende simili”. 

La sentenza ci fa molto piacere nelle motivazioni”, dice sul sito AIO il Segretario Sindacale Danilo Savini.“Sentiti gli esperti, il tribunale stabilisce che il dentista può effettuare CBCT se garantisce il principio di giustificazione e la corretta tenuta della cartella clinica, due concetti ricordati dalla CAO Nazionale in una sua nota. Resta evidente che finché tutti gli attori coinvolti nella radiologia non siederanno ad un tavolo per condividere processi tecnologici, di sicurezza e necessità clinica di tale metodica, saremo costretti a lasciare di volta in volta all’interpretazione di un giudice la descrizione di quello che dev’essere un normale “condiviso” scientifico. Da tempo AIO chiede questo tavolo e torna a sollecitarlo per evitare che i Colleghi si trovino coinvolti in procedimenti penali lunghi e spesso ingiustificati”.   


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